Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), D.L. n. 201/2011, l'IMU non si applica “alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
In un primo momento l'art. 13, comma 10, del citato decreto stabiliva che il proprietario dell'immobile era il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta precisando che qualora questi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultasse assegnatario del bene poteva considerare detta unità immobiliare come abitazione principale ed usufruire, quindi, delle agevolazioni previste per l'abitazione principale. Ciò, però, solo a condizione che lo stesso non fosse titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e situato nello stesso comune ove era ubicata la casa coniugale.
Detta disciplina subiva una modifica con l’entrata in vigore del D.L. n.16/2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 44/2012 che all’art. 4, comma 12 quinquies, stabilisce: “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale (…) l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Per effetto di tale norma solo il coniuge assegnatario, anche se non proprietario dell'immobile, è il soggetto passivo dell'imposta con la conseguenza che solo a quest’ultimo spettano le agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze.
Detto assetto normativo va coordinato con l'art. 1, comma 707, L. n.147/2013 che, con decorrenza 01.01.2014, ha sancito l'esenzione ex lege dell'abitazione principale, nonché l'inapplicabilità dell'IMU sulla casa coniugale assegnata al coniuge.
Ne deriva che qualora l'immobile oggetto di assegnazione in sede di separazione, scioglimento del matrimonio o annullamento sia di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario, costui non potrà essere considerato soggetto passivo dell’imposta, mentre il coniuge assegnatario, seppur soggetto passivo, sarà comunque esentato dall'imposta in virtù della titolarità del diritto di abitazione.
Qualora, invece, ad essere assegnato con il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dichiara la separazione, lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, sia un immobile in comproprietà tra i coniugi, il soggetto passivo dell'IMU sarà il coniuge assegnatario sia in qualità di proprietario, per la sua quota di comproprietà, sia in qualità di titolare di diritto di abitazione per la quota di comproprietà dell'altro coniuge.
Il comproprietario non assegnatario non sarà invece considerato soggetto passivo per la sua quota di comproprietà poiché, in seguito all'assegnazione, il coniuge assegnatario (ai soli fini IMU) è titolare di un diritto di abitazione ed è quindi l'unico soggetto passivo dell'imposta.
Il coniuge comproprietario assegnatario sarà tuttavia esentato dall'IMU per le ragioni anzidette.
Attenzione, però, che Legge di Stabilità 2016, ha rimesso mano alla disciplina dell'immobile assegnato con riferimento alle abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, stabilendo che “L'imposta … non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.
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