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  • Pacta Avvocati Associati

UNA DECISIONE “ORIGINALE”

Aggiornamento: 23 set 2019

È l’Ordinanza del 7 maggio 2019 con la quale la sezione unica penale del Tribunale di Trani, revocando la precedente decisione del GUP, ha dichiarato ammissibili le costituzioni di parte civile nei confronti di Ferrotramviaria S.p.A., imputata dell’illecito amministrativo da reato di cui all’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001.

Il Tribunale si è nettamente discostato dall’orientamento sia della giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. Pen., sez. IV, n.3786/2015) sia delle pronunce di merito.

Questi i punti cardine del ragionamento dei giudici:

1) il D.Lgs. 231/2001 configura a carico degli enti un tertium genus di responsabilità per fatto proprio della societas e di colpevolezza;

2) la colpa in organizzazione è fonte di autonoma responsabilità dell’ente, distinta -seppur connessa in forza del rapporto di immedesimazione- da quella della persona fisica;

3) non può escludersi che dal fatto dell’ente (rectius, dalla colpa in organizzazione) possa derivare un danno risarcibile a norma dell’art. 185 c.p. e dell’art. 74 c.p.p.;

4) il legislatore ha individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni del codice di procedura penale. In ogni caso, nel D.Lgs. 231/2001 non vi è alcuna norma che vieta la costituzione di parte civile;

5) vi è una stretta connessione tra reato presupposto e responsabilità dell’ente sia con riferimento ai criteri di imputazione oggetti (l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5) sia con riferimento all’intero impianto normativo del Decreto.


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